Non è l’Arena e le molestie

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Come spesso capita, le segnalazioni che ci arrivano ci fanno scoprire cose di cui siamo allo scuro, ad esempio, io che non guardo spesso la televisione non avevo idea dell’esistenza di questa trasmissione.

In questo caso, Eleonora. che ringraziamo, ci segnala la puntata del 19 Novembre 2017, che trovate qui, per uno scambio di opinioni sull’argomento molestie, precisamente dal minuto 2:40.00 al minuto 2:59.00.

Al minuto 2:40.00 entra Beatrice Fazi per raccontare la molestia che ha subìto a 18 anni. Un giorno, dopo aver chiesto un autografo al protagonista di circa 50 anni di una fiction, lui le chiede i contatti per proporle un provino. Una volta che la chiama, le chiede un appuntamento e quando la va a prendere in macchina, la porta in periferia della città parcheggia e cerca di baciarla e di fare sesso con lei. Lei rifiuta e viene scaricata alla metro senza esser più richiamata per un provino.

Scatta subito la vittimizzazione perché lei, dopotutto, ha solo ricevuto una persona che tentava di baciarla, mica uno stupro. Eh, suvvia, cosa volete che sia che un uomo di 50 anni ti porta in periferia per fare sesso?

Fanno sentire un pezzo Neri Parenti a Radio Capital che in merito alle accuse rivolte a Fausto Brizzi dice “Anche sul discorso di cercare la notorietà. In realtà se tu fai un’intervista a volto coperto la notorietà non ce l’hai e poi questo per la tua carriera professionale non è un aiuto. Io una di quelle signorine non la prenderò mai per i miei film”.

Beatrice Fazi parla di dignità, del fatto che non avrebbe mai perso la sua dignità per una cosa simile.

Alba Parietti le risponde che troppo spesso noi donne pensiamo che avere una dignità vuol dire rinunciare ai propri diritti e ai propri sogni. E’ lui che va giudicato e non la ragazza, perché non è ovvio. Vedo solo programmi televisivi che accusano solo le donne.

Roberto d’Agostino che dice che dal 1940 Hollywood è così e quindi non c’è da stupirsi perché non solo il mondo del cinema, ma tutto il mondo è così.

Massimo Giletti allora cita Alessandra Mezzani di Libero che ha accusato Alba Parietti di inventarsi le molestie in questo articolo, ne cito un pezzo:

“…Ormai non c’è giorno in cui una diva non si sfoghi. Dalla Lollobrigida alle recenti Miss Italia. Poi c’è Alba Parietti che sulla vicenda prima dice una cosa e poi afferma il contrario. Nell’ultima puntata delle Iene, ieri sera in onda, ha dichiarato: “Mi è successa una cosa così quando ero una ragazzina, con un famosissimo produttore. Avevo 17 anni e il mio sogno era fare cinema”.  “Questo signore”, prosegue, “mi invitò nel suo ufficio, mi spiegò il copione e poi disse: ‘ora c’è la scena del bacio’, si avvicinò e mi diede un bacio. Ricordo quella sensazione, non l’ho mai raccontato a nessuno, a mio padre tanto meno, perché mi vergognavo”. E a Radio Capital dice: “Il nome di quel produttore non lo faccio, è morto. Pace all’anima sua”.

Ma come? Solo dieci giorni fa Alba si scagliava contro le denunce retroattive, e adesso incolpa un defunto? Solo dieci giorni fa distingueva tra molestie vere e finte, adesso si scandalizza per un bacio o un tentato bacio? “Viviamo in un mondo”, diceva il 3 novembre al Giorno, “dove la donna non è considerata, ma va dato un freno a tutto: non dobbiamo confondere le battute con le molestie e le violenze vere” (..) andare a pescare nel torbido della vita, se non ci sono situazioni gravi, non è giusto. Pazienza se una volta hai messo la mano sul c… Ora gli uomini sono presi di mira e poi c’è il problema delle denunce retroattive”.

Nella stessa intervista la Parietti diceva di non essere stata molestata. “Mai, per questo a molte sembrano estreme le mie tesi”, affermava sempre sul Giorno. “Una violenza è una tragedia: quelle donne sono le vere vittime da tutelare. Paragonare una palpata a uno stupro è un errore. La situazione che si è creata sembra un vendicatoio, una caccia alle streghe al contrario. (..) Se domani un uomo non può permettersi di fare battute a una donna per timore di venire denunciato, è assurdo”.

Tra dieci giorni cosa dirà l’Alba Nazionale? Si aprono le scommesse.

Alba spiega che ci sono tanti tipi di violenza che non si possono perseguire, le violenze sono una cosa, le molestie sono un’altra. Lei, personalmente, non mette il nome su un giornale di un uomo che ha tentato di baciarla rovinandogli la famiglia.

Klaus Davi dice che questa è omertà, che siamo un paese omertoso, come lo siamo con la mafia lo siamo anche con le molestie. Alba risponde che deve finire il fatto di dare la responsabilità alle donne, che sono vittime, la responsabilità è solo degli uomini che fanno la molestia. Sarebbe opportuno cambiare la legge e che le donne occupassero più posti di potere.

Alla domanda “Perché non ha denunciato?”, Beatrice risponde che non ha senso rovinare una famiglia e il ricordo che i figli hanno del padre per una cosa così piccola.

Klaus allora interviene dicendo: “pensate agli uomini e non alle donne, se non siete voi stesse alleate delle donne, è finita.”

Mandano allora in onda l’intervista di Mara Venier che racconta di aver rifiutato delle avances da parte di un uomo, che non accusa minimamente, perchè è stata una cosa di due minuti e lui ha capito subito di aver fatto una gaffe, piuttosto accusa i suoi amici che l’hanno lasciata sola con lui.

E poi qui dice che si parla troppo di quello che sta accadendo, se ne parla anche in modo maldestro, perché la violenza sulle donne è un argomento molto delicato e bisogna distinguere molto bene tra stupro, violenza e avances.  Ci sono dei casi che sono ridicoli, perché se uno ci prova, lo sai gestire. Un fotografo che ti dice fammi vedere il reggiseno, è un cretino. Che violenza è? Sei solo un cretino, ma non è una violenza. Le ragazze non devono cadere in queste trappole. Tornatore, come dice anche la Bellucci, è un galantuomo, non puoi rovinare la famiglia, i figli che ci sono dietro le persone. Questa storia servirà agli uomini per stare più attenti con le avances.

Ma il premio trash l’ha vinto l’intervento dell’avvocata Annamaria Bernardini De Pace che, mentre si parla di molestie, esordisce con:

“Io trovo che questi discorsi siano populistici, vittimistici non fanno assolutamente il bene delle donne e non fanno tanto meno il bene degli uomini. Si sa benissimo che come esiste la corruzione ambientale esiste la molestia ambientale, ci sono mondi come quello della moda, quello del cinema do si raccontano episodi e aneddoti da sempre. Si deve andare preparati son la propria dignità e sapere come si reagisce. Siete donne e non avete neanche la cortesia di far parlare, probabilmente non vi troverete mai con una molestia: quelli che la vogliono fare non ci riescono, perché vengono interrotti.

(E giù di applausi e risate)

Comunque il problema è questo: sappiamo da sempre che esistono degli uomini nei quali il testosterone non funziona, il potere li fa impazzire, la situazione di dominanza e di sopraffazione è il loro unico gusto, non mi dite che tutte le donne non si sono trovate almeno una volta nella loro in una situazione di questo genere. La forza della dignità impedisce di starci. Io ne ho date di ginocchiate nei genitali degli uomini e non mi sono mai trovata in una situazione di vergogna”.

Alba Parietti reagisce affermando “in pratica stiamo dicendo che tutte le donne vittime di molestie o violenza sessuale se la sono cercata”.

L’avvocata persiste: “C’è modo e modo. Non sono tutte violenze quelle di cui state parlando, tutti gli uomini ci provano e le donne si offendono se non ci provano, dicono che sono gay!.” E conclude dicendo: “Io credo che non bisogna essere sessisti dicendo che le donne devono occupare i ruoli di potere, perché io in questo momento ho come cliente un uomo abusato da una donna, quindi queste cose succedono, solo che gli uomini si vergognano a denunciare”.

Dopo l’intervento di quest’avvocata, sono rimasta senza parole. Allibita.

Quindi parlare di molestie subìte dalle donne vuol dire sminuire una molestia subìta da un uomo?

Da quando in qua l’aumento dei diritti vuol dire la diminuzione di questi per una parte della popolazione? L

a cosa bella dei diritti è proprio che non tolgono nulla alle persone, semmai aggiungono e sono per tutte e per tutti.

Ma le mie domande non si fermano: come si fa giustificare così la violenza? Come si fa a rivittimizzare così le vittime di molestia (ne abbiamo parlato anche qui nel pezzo Dal “Se l’è cercata” al “Il femminicidio non esiste”)? Come si fa a dire che una persona che ti molesta non è nulla di che? Che ci vuole lo stupro per esser molestate?

Forse, devo fare un passo indietro, visto che si sente dire diverse volte “c’è molestia e molestia”. Cosa si intende con molestia?

Secondo Treccani:

molèstia s. f. [dal lat. molestia, der. di molestus «molesto»]. – 1. Sensazione incresciosa di pena, di tormento, di incomodo, di disagio, di irritazione, provocata da persone o cose e in genere da tutto ciò che produce un turbamento del benessere fisico o della tranquillità spirituale: liberi da ogni dolore e molestia del corpo (Leopardi); dareprocurarerecare m. (ant. fare m.); riceverepatire m.; la mdegli affannidelle preoccupazionila continua mdei seccatorila fastidiosa mdegli insettil’insopportabile mdella setedel caldodel pruritostrimpella tutto il giorno il pianoforte con grave mdei vicini; m. sessuale (più spesso usato al plur.): l’atto di infastidire con comportamenti, parole o atti indesiderati a sfondo sessuale. Il fatto stesso di molestare (con sign. più affine a disturbo): malle persone, in diritto penale, reato di chi, con qualunque mezzo, arrechi disturbo o fastidio ad altri. Nel linguaggio milit., tiro di m., azione di artiglieria che tende a ostacolare i preparativi del nemico. Con valore più concr. (non com.), azione molesta: le sue mnon sono più oltre sopportabili2. Nel linguaggio giur., ogni atto che comporti menomazione o soppressione del potere di godimento spettante al titolare di un diritto; in partic., molestie di fatto, atti di disturbo provenienti da terzi che non abbiano giustificazione legale per il loro comportamento; molestie di diritto, provenienti da chi pretenda di avere diritti contrastanti sull’oggetto del potere di godimento.

Si discute spesso dei molestie sessuali anche in Parlamento Europeo che ha anche adottato diverse risoluzioni. Già nel 2001 gli/le eurodeputati/e ricordarono che la crescente insicurezza lavorativa creava un ambiente che incoraggia le molestie e chiesero agli stati membri di migliorare le legislazioni esistenti per lottare contro questo problema. Altre risoluzioni hanno stabilito la fine delle molestie come il prerequisito per l’uguaglianza di genere e l’importanza dell’emancipazione economica delle donne. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa impegna i firmatari a prendere misure per punire le molestie sessuali. Il Parlamento europeo si è espresso a favore dell’adesione.

Il codice penale italiano distingue la violenza sessuale, dagli atti sessuali alle molestie sessuali, in questo articolo “Violenza e molestia sessuale: qual è la differenza? si parla della distinzione e dell’evoluzione della legge tramite le sentenze della Corte di Cassazione.

Andiamo a vedere.

Violenza sessuale – art. 609 bis Codice penale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

 

Atti sessuali: 

Qualunque atto che coinvolga oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e sia finalizzato ed idoneo a compromettere il bene primario della libertà individuale, nella prospettiva dell’autore di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale. E’ atto sessuale “qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, ovvero in un coinvolgimento della corporeità sessuale di quest’ultimo, sia idoneo e finalizzato a porre in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale” (Cass. n. 33464/2006).

È un reato comune, cioè che può essere commesso da chiunque: è sufficiente che vi sia la consapevolezza di compiere atti sessuali costringendo o inducendo una vittima a subirli contro il proprio volere. Perché sussista questo reato deve esserci l’atto sessuale, poco conta il fine specifico di chi aggredisce.

La valutazione del giudice sulla sussistenza dell’elemento oggettivo non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ed al grado di intensità fisica del contatto instaurato, ma deve tenere conto dell’intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva, esaminando la vicenda con un approccio interpretativo di tipo sintetico: di conseguenza possono costituire un’indebita intrusione fisica nella sfera sessuale non solo i toccamenti delle zone genitali, ma anche quelli delle zone ritenute “erogene” – ossia in grado di stimolare l’istinto sessuale – dalla scienza medica, psicologica ed antropologico-sociologica.

Molestia o il disturbo alle persone- Articolo 660 del codice penale:

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

Il nostro codice penale non disciplina espressamente la fattispecie delle molestie sessuali. Tuttavia, data la rilevanza giuridica del fenomeno, la giurisprudenza ne ha riconosciuto l’illiceità penale, riconducendo la fattispecie nell’ambito della contravvenzione di cui all’art. 660 del codice penale.

Per questo motivo, in merito agli atti sessuali, è stata formata una tripartizione:

  1. Atti di penetrazione sessuale, considerando tali quegli atti implicanti una penetrazione, anche di breve durata, anale, vaginale (entrambe anche con le dita) o orale (col pene, non con oggetti) della persona offesa.
  2. Atti sessuali non penetrativi, intesi come tutti quegli atti di natura sessuale tali da ledere incisivamente la libertà sessuale della vittima, determinati adottando le già menzionate teorie oggettivo-anatomiche e focalizzandosi sul concetto di zone erogene (inteso in modo più restrittivo rispetto alla giurisprudenza della Suprema Corte, vista la sussistenza di una terza categoria classificatoria, ovvero le molestie sessuale) integrato, ove non si tratti di genitali in senso stretto, dalla necessaria sussistenza di fattori coartanti (e dunque dalla teoria oggettivo-contestuale). Infatti secondo Cass. n. 40443/2006, integra il delitto di violenza sessuale non solo la violenza che pone il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre tutta la resistenza possibile, realizzando un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta con il compimento di atti idonei a superare la volontà contraria della persona offesa, soprattutto se la condotta criminosa si esplica in un contesto ambientale tale da vanificare ogni possibile reazione della vittima. (Nel caso di specie, l’imputato aveva accompagnato una propria dipendente in auto, con un pretesto connesso allo svolgimento del lavoro, e sostando lungo il percorso, contro la volontà della stessa, in un luogo appartato, l’aveva percossa e trattenuta con la forza, compiendo sulla stessa atti sessuali consistiti in toccamenti e baci, mentre si masturbava). A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria la masturbazione dei genitali dell’agente imposta alla vittima, il toccamento della vagina o dell’ano (anche brevi) della vittima, il toccamento insistito dei glutei e del seno, il bacio francese non fugace ecc..
  3. Molestie sessuali, tali essendo tutte quelle condotte (in un’ottica de iure condendo anche non implicanti un coinvolgimento della corporeità sessuale della vittima, ad esempio la masturbazione dell’agente imposta alla visione di quest’ultima) tali da non ledere, se non in misura molto limitata, la libertà sessuale della vittima, ma incidenti sulla c.d. “tranquillità sessuale” della stessa. A titolo esemplificativo, rientrano in tale novero il toccamento repentino dei glutei, brevi baci sulle labbra immediatamente interrotti a fronte della reazione della vittima, abbracci tali da debordare in toccamenti (non duraturi e profondi) del seno ecc.

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 21020 del 2015 “la condotta vietata dall’art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnalequalsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell’agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria. Nella nozione di atti sessuali non sono ricompresi solo quelli indirizzati alla sfera genitale ma anche tutti quelli idonei a ledere la libertà di autodeterminazione della sfera sessuale della persona offesa, quali palpeggiamenti, o in genere, toccamenti, bacio, strofinamento delle parti intime”.

Anche per quanto riguarda l’ambiente di lavoro, non dimentichiamoci il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, conosciuto anche come “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”  che all’articolo 29 definisce le molestie e le molestie sessuali così:

1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

Il “Codice di condotta per la prevenzione di molestie sessuali, discriminazioni e mobbing” , delibera n. 280 del 4 marzo 2008 della giunta regionale pugliese ha suddiviso  le molestie in due categorie:

  • molestia morale nel caso di comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse a sesso, religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale, origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
  • molestia sessuale nel caso di “comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”.  Sono indicati, altresì, “comportamenti e osservazioni verbali sessiste mirate a trasmettere atteggiamenti di ostilità, offensivi, che implicano una concezione inferiore dell’altro sesso”.

Come spiegato in questo articolo “Qual è la pena prevista per l’autore di molestie sessuali?”:

Il reato di molestie sessuali, secondo la comune interpretazione della giurisprudenza, si configura in presenza di forme di approccio sessuale, manifestate a livello verbale o mediante corteggiamento insistente ed invadente.

Tali forme di approccio cosciente e volontario mirano a vincere la riluttanza e l’indisponibilità del soggetto cui sono rivolte.

Le molestie sessuali non implicano un contatto fisico, in presenza del quale si sfocerebbe nel ben più grave reato di violenza sessuale.

È stata proprio la giurisprudenza della Cassazione a delimitare i confini tra i due illeciti penali:

– le molestie si manifestano con espressioni verbali “spinte” che alludono alla sfera sessuale oppure con atti di corteggiamento ripetuti che vengono rifiutati da chi li riceve;

– la violenza sessuale richiede, invece, un contatto corporeo, anche solo fugace ed estemporaneo, ovvero un coinvolgimento della sfera fisica di chi la subisce.

Vittime del reato di molestie sessuali possono essere indistintamente uomini o donne, adulti o bambini, e sempre più spesso le molestie a sfondo sessuale trovano terreno fertile nei luoghi di lavoro.

Il reato in esame, essendo stato ricondotto nella fattispecie delle molestie in generale, è sanzionato con la medesima pena dell’arresto fino a sei mesi o con il pagamento di un’ammenda per un importo massimo di 516 euro.

La scelta della sanzione da assegnare all’autore del reato è rimessa alla valutazione del Giudice.

Il reato di molestie sessuali è procedibile d’ufficio: ciò implica che il procedimento per l’accertamento dell’illecito penale e per la condanna del suo autore, una volta attivato mediante denuncia, prosegue indipendentemente dalla volontà del denunciante che abbia portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria il verificarsi del reato.

Quindi, anche nel caso in cui siano stati commessi simultaneamente più reati (es. molestie accompagnate da minaccia), per alcuni dei quali la legge richiede la querela come condizione per l’attivarsi del procedimento penale, l’azione prosegue a prescindere che la querela sia stata o meno presentata o che sia successivamente rimessa da parte della persona offesa.

Una volta chiarito che Beatrice, se fosse stata immobilizzata per quel bacio in macchina, anche se lei poi l’ho ha schivato, poteva denunciare tranquillamente per tentata violenza sessuale (la sentenza n. 43802/17 ha stabilito che il tentativo di bacio sulla bocca, costringendo la donna subire il bacio anche se non andato a buon fine perché lei si sposta dall’altro lato, è tentata violenza sessuale), vorrei parlare, ancora una volta, di fatti.

Come spiega bene questo articolo di Wired:

 Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità il 35% delle donne nel mondo ha subito violenza almeno una volta. E anche in Italia la percentuale non sembra discostarsi: gli ultimi dati Istat, riferiti al 2015, parlano del 31% delle donne tra i 16 e i 70 anni. Ma chi è a subire più spesso gli abusi? Una nuova indagine dell‘Istituto superiore di sanità (Iss) traccia oggi un identikit: tra i 15 e i 49 anni, più di un terzo delle donne abusate sono straniere, aggredite nella maggioranza dei casi dal partner. Nemmeno le bambine vengono risparmiate: il 17,9 % dei casi di ricorso in ospedale per le minori sotto i 14 anni è per aggressione sessuale. Nei due terzi delle vittime si registrano sintomi da stress post traumatico ancora a tre mesi dalla violenza.

Viviamo in una società patriarcale in cui la violenza e la cultura dello stupro sono assolutamente normalizzate. La violenza sulle donne ha radici nella cultura, nella società, nella disparità tra uomo e donna (abbiamo recentemente affrontato il significato del Gender Pay Gap e il Gender Gap Index qui).

Anche Valigia Blu, uno dei pochi giornali online di qualità, parla di tutto questo nel pezzo “Molestie sessuali: un sistema che crolla e le accuse alle vittime”:

Se si parla solo delle donne è perché non si è capita la portata politica del meccanismo che si è messo in atto in seguito al caso Weinstein. Il sistema di potere patriarcale che per secoli ha regolato numerosissimi – se non tutti – gli aspetti della vita sociale e relazionale è stato messo in crisi: dove prima c’erano il silenzio e l’accettazione adesso ci sono denunce, dove c’era la percezione dell’immutabilità dell’ordine delle cose ora si intravede la possibilità di cambiamento, dove c’era isolamento c’è moltitudine. È una questione politica – qualunque sarà l’esito di questo processo – e come tale andrebbe trattata. Ogni tentativo di sminuirla o relegarla ad altri ambiti suona come una difesa dell’ordine precostituito e un rifiuto di metterlo in discussione.

Sì, alla base di tutto questo c’è una dimostrazione di POTERE, il fatto di poter imporsi su una vittima perché si può farlo. Come spiega bene La Rosa e il Lillà qui:

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E non finiremo mai di dirlo, proprio perché viviamo in una cultura patriarcale, tutte e tutti nasciamo con nozioni maschiliste. Anche le donne crescono con un maschilismo interiorizzato, per questo consiglio di leggere questo pezzo, “Maschilismo e sessismo interiorizzato. Una riflessione”, perché prima ci rendiamo conto di cosa c’è alla base di questi meccanismi, prima possiamo cambiare le nostre percezioni.

Quando, grazie anche alle segnalazioni, mi catapultano nuovamente nella televisione italiana, mi rendo conto di quanta strada ci sia ancora da fare.

Concludo dicendo, davanti a queste evidenze, che il significato del 25 novembre, come ho affrontato qui, dovrebbe essere ricordato tutto l’anno, come anche quello dell’8 marzo, che abbiamo descritto qui.

Ultimissima chicca, condivido con voi il Piccolo manuale di consigli – che dovrebbero essere cose ovvie – per non molestare il prossimodi Chia Filincieri.

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A cura di Giulia Terrosi

6 pensieri su “Non è l’Arena e le molestie

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